Art. 2
In vigore dal 3 mar 1998
1. All', comma 1, del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti lettere: " n) documentazione relativa all'istruzione, alla definizione e alla attuazione delle misure di protezione e dei programmi speciali di protezione previsti dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, nonché di tutti gli atti concernenti i collaboratori di giustizia e le persone con essi sottoposte a misure tutorie ed assistenziali;
o) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti a materiali ad alta tecnologia per le operazioni speciali e per gli interventi speciali".
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