Art. 4
In vigore dal 10 gen 1998
1. L'esame consiste in due prove scritte ed una prova orale.
2. Le prove scritte, o anche grafiche, per ciascuna delle quali sono concesse quattro ore di tempo, consistono nello svolgimento di un tema o di un progetto elementare riferiti agli argomenti di cui al programma di esame specificato nell'allegato al presente regolamento.
3. Nel corso delle prove è facoltà del candidato utilizzare, per svolgere l'elaborato, i seguenti strumenti: macchine calcolatrici portatili, regolo calcolatore, tavole logaritmiche, attrezzature da disegno, carta millimetrata.
4. La prova orale si svolge per i candidati che abbiano superato le prove scritte, sulla base del programma contenuto nell'allegato al presente regolamento.
5. Ogni membro della commissione dispone di un punteggio da uno a dieci.
6. L'esame si intende superato qualora il candidato abbia riportato sia nelle prove scritte sia in quella orale, una votazione non inferiore a sei decimi.
7. Delle deliberazioni adottate dalla commissione e del risultato finale degli esami dei singoli candidati redatto apposito processo verbale sottoscritto dai componenti la commissione.
8. I candidati dichiarati non idonei non possono ripetere la prova nella sessione di esame immediatamente successiva anche se tenuta presso altra sede.
Storico versioni
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