Art. 2

In vigore dal 10 gen 1998
1. Per essere ammessi agli esami i candidati all'abilitazione a progettista per le imbarcazioni da diporto presentano alla competente autorità marittima apposita istanza, in bollo, nella quale devono dichiarare: a) di non aver presentato in altra sede la domanda per sostenere il medesimo esame; b) di non aver sostenuto lo stesso esame nella sessione antecedente la data di presentazione dell'istanza stessa, anche presso altre direzioni marittime. 2. A corredo della domanda in originale o copia autenticata il candidato presenta: a) il titolo di studio posseduto, ovvero certificato d'iscrizione nei registri di cui all'articolo 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione; b) certificato di nascita e cittadinanza, in carta semplice, ovvero dichiarazione sostitutiva redatta dall'interessato a norma dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 3. Per i cittadini italiani il certificato generale del casellario giudiziale è richiesto d'ufficio, mentre per i cittadini appartenenti ai Paesi dell'Unione europea il certificato può essere sostituito da una dichiarazione rilasciata dall'autorità consolare. 4. L'autorità marittima che riceve l'istanza informa i candidati sull'ammissione agli esami e provvede alla pubblicazione dell'elenco nominativo degli ammessi nell'albo del proprio ufficio.
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