Art. 2
Cessioni delle eccedenze di imposta nell'ambito del gruppo societario
In vigore dal 20 nov 1997
Cessioni delle eccedenze di imposta
nell'ambito del gruppo societario
1. La cessione delle eccedenze d'imposta, quali somme a credito per cui non viene chiesto in dichiarazione il rimborso bensì il loro riporto per lo scomputo dagli importi delle imposte eventualmente dovute per il periodo d'imposta successivo, può avere ad oggetto anche solo una parte delle eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi; la quota non ceduta può essere portata in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi o chiesta a rimborso. L'ente o la società cedente indica nella predetta dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito di imposta ceduto, a pena di inefficacia, gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi dei crediti ceduti.
2. Il cessionario può utilizzare le eccedenze ricevute per i versamenti, anche in acconto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche o dell'imposta locale sui redditi i cui termini scadono contestualmente o successivamente alla data in cui il cedente ha presentato la dichiarazione da cui le eccedenze stesse emergono; la parte non utilizzata può essere chiesta a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Il cessionario indica nella dichiarazione dei redditi l'ammontare delle eccedenze ricevute, i soggetti cedenti e le date di effettuazione delle cessioni nonché, distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata.
4. Per le cessioni delle eccedenze disciplinate dal presente articolo si applicano le disposizioni dell', comma 5, e la responsabilità in solido del cessionario prevista dal comma 6 dello stesso articolo opera a prescindere dall'effettivo utilizzo delle eccedenze stesse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 settembre 1997
Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1997
registro n. 2 Finanze, foglio n. 296
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1997-09-30;384#art-2