Art. 1

Cessione dei crediti

In vigore dal 20 nov 1997
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha integrato il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'inserimento degli articoli 43-bis e 43-ter concernenti, rispettivamente, la cessione dei crediti d'imposta chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi e la cessione, in tutto o in parte, delle eccedenze di imposta sul reddito delle persone giuridiche e della imposta locale sui redditi, risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società ed enti appartenenti ad un gruppo, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo; Visto l'articolo 3, comma 95 e 96, della citata legge n. 549/1995, che stabilisce condizioni e limiti con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 43-bis e 43-ter introdotti dall'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge medesima; Visto l'articolo 3, comma 97, della citata legge n. 549/1995, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze per l'applicazione dei commi da 94 a 96 dello stesso articolo, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che reca disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, contenente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere n. 29 espresso dalla commissione consultiva, istituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella seduta del 20 e 22 febbraio 1996; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, prevista dall'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, effettuata in data 18 luglio 1997; Adotta il seguente regolamento: . Cessione dei crediti 1. I crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche, delle società di persone e soggetti equiparati nonché dei soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere ceduti secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. 2. La cessione, da operarsi con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un notaio, deve riguardare l'intero ammontare del credito chiesto a rimborso per ciascuna delle imposte sui redditi, ivi compreso quello derivante da imposte sostitutive, dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese e dal contributo al Servizio sanitario nazionale. 3. Gli interessi per ritardato rimborso di imposte previsti dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 non possono formare oggetto di autonomo atto di cessione e spettano comunque al cessionario. È nullo ogni patto contrario. 4. Per essere efficace, l'atto di cessione è notificato all'ufficio delle entrate o al centro di servizio presso il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi del cedente, nonché al concessionario del servizio della riscossione competente in ragione del domicilio fiscale del cedente alla data di cessione del credito. Si considerano inefficaci nei confronti dell'Amministrazione finanziaria i successivi atti di cessione a terzi del credito ceduto. 5. Anche a seguito della cessione restano impregiudicati i poteri della Amministrazione finanziaria relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente che ha ceduto il credito d'imposta. 6. Ferma rimanendo l'applicazione dell'art. 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 nei confronti del soggetto cedente per i crediti rimborsati al cessionario di cui risulta l'insussistenza, l'Amministrazione finanziaria può procedere anche nei confronti di quest'ultimo, previa notificazione degli atti. Per assicurare il recupero del credito erariale sia il cedente che il cessionario hanno l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione finanziaria delle variazioni del domicilio fiscale; in caso di inosservanza non può opporsi il difetto di notifica. 7. L'atto di cessione dei crediti di cui al comma 1 è inefficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria se: a) al momento della notifica, l'Amministrazione ha già proceduto all'emissione dell'ordinativo di pagamento; b) è stata presentata richiesta per il rimborso mediante titoli di Stato e, al momento della notifica, il Ministero delle finanze ha già proceduto alla trasmissione dell'elenco degli aventi diritto al rimborso al Ministero del tesoro; c) al momento della notifica, risultano a carico del cedente eventuali iscrizioni a ruolo relative a tributi erariali, notificate in data anteriore a quella della notifica dell'atto di cessione. In tal caso la cessione ha effetto solo per gli importi eccedenti quelli oggetto delle iscrizioni a ruolo. 8. Le cessioni di crediti effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 549/1995, in conformità alle norme contenute negli articoli 69 e 70 del regio decreto n. 2440/1923, sono efficaci nei confronti dell'Amministrazione finanziaria a condizione che le parti provvedano al rinnovo della notifica secondo le modalità previste dal precedente comma 4. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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