Art. 2

Tasso di cambio

In vigore dal 27 mar 1998
1. Per l'applicazione delle convenzioni internazionali di sicurezza sociale, il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane degli importi pensionistici esteri di cui al precedente , primo comma, è quello in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente, così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. 2. Per l'applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, il tasso di cambio da utilizzare è quello pubblicato dalla Commissione europea sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 574/72. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 settembre 1997 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu Il Ministro degli affari esteri Dini p. Il Ministro del tesoro Cavazzuti Visto, il Gardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1998 Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 17
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