Art. 1
Modalità di accertamento degli importi pensionistici esteri
In vigore dal 27 mar 1998
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
e
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", che all'articolo 3, comma 14, prevede l'emanazione di norme regolamentari in materia di pensioni in regime internazionale che fissino "le modalità di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi";
Vista la decisione n. 105 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti del 19 dicembre 1975, concernente l'applicazione dell'articolo 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71, che fissa le modalità di accertamento delle variazioni degli importi tra gli Stati membri dell'Unione europea;
Visto l'articolo 107 del regolamento CEE n. 574/72 che determina il tasso di conversione delle monete per l'applicazione del citato articolo 50 del regolamento CEE n. 1408/71;
Viste le determinazioni adottate in data 2 dicembre 1996 dalla conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 17 aprile 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 12270/PGIi133 del 22 maggio 1997);
Adotta
il seguente regolamento:
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Modalità di accertamento degli importi pensionistici esteri
1. Al fine di permettere il ricalcolo annuale delle integrazioni al trattamento minimo delle pensioni in regime internazionale, di cui all'articolo 3, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le competenti istituzioni italiane, nell'ambito della collaborazione amministrativa prevista dalla normativa comunitaria e internazionale di sicurezza sociale, acquisiscono, ove possibile in via telematica, dalle istituzioni competenti straniere gli importi delle prestazioni da esse dovute, ivi incluse le variazioni intervenute, al 1 gennaio di ogni anno.
2. Nel caso di difficoltà di attuazione di tali procedure, le istituzioni competenti italiane acquisiscono direttamente dai pensionati apposite dichiarazioni di responsabilità, fatte salve le verifiche che si ritenessero necessarie da parte delle istituzioni medesime.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1997-09-26;515#art-1