Art. 2

In vigore dal 27 gen 1998
1. Ai componenti dell'organo di revisione economicofinanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Agli stessi spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 settembre 1997 Il Ministro dell'interno Napolitano Il Ministro del tesoro Ciampi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1997 Registro n. 2 Interno, foglio n. 326
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Art. 2 Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali. — Testo vigente | Portale Normativo