Art. 1
In vigore dal 27 gen 1998
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il comma l dell'articolo 107 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economicofinanziaria degli enti locali e che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale;
Visto l'articolo 110 del citato decreto legislativo n. 77 del 1995, il quale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, determina le classi demografiche relative ai comuni ed i criteri di computo della popolazione residente;
Considerati i dati relativi all'anno 1994, in possesso del Ministero dell'interno, concernenti le spese di funzionamento e le spese di investimento degli enti locali, nonché le correlate medie procapite;
Sentiti il Ministro di grazia e giustizia, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (U.N.C.E.M.), il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti, il Consiglio nazionale dei ragionieri ed i maggiori organismi rappresentativi dei soggetti facenti parte degli organi di revisione economicofinanziaria degli enti locali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza del 9 giugno 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio in data 30 giugno 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economicofinanziaria dei comuni e delle province epari all'importo indicato nella tabella A, allegata al presente regolamento, con riferimento al tipo di ente ed alla fascia demografica. L'importo risultante dalla tabella è maggiorato:
a) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente procapite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente regolamento;
b) sino ad un massimo del l0 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimento procapite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente regolamento.
2. Le maggiorazioni di cui al comma l, lettere a) e b), sono cumulabili tra loro.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1997-09-25;475#art-1