Art. 3

Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali

In vigore dal 27 nov 1997
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 8, comma 5, lettera a), del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti: a) documenti tecnici la cui divulgazione possa arrecare pregiudizio alle decisioni di politica agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, nazionale e comunitaria.
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