Art. 2

Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia dell'ordine pubblico, la prevenzione e repressione della criminalità.

In vigore dal 27 nov 1997
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico, la prevenzione e repressione della criminalità, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti: a) processi verbali redatti dai funzionari degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi qualora siano richiesti da persone diverse da quelle nei cui confronti sono stati redatti; b) documenti formati dagli uffici dell'Ispettorato centrale, o comunque rientranti nella loro disponibilità, concernenti attività di polizia amministrativa o giudiziaria; c) atti acquisiti nei fascicoli compilati per l'espletamento dell'attività sanzionatoria qualora siano richiesti da terzi, o anche dai soggetti direttamente interessati al procedimento prima del loro eventuale deposito in cancelleria ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; d) atti e documenti attinenti alla individuazione sul territorio dei punti a rischio (obiettivi sensibili); e) atti concernenti attività tecniche o investigative e la conduzione in generale delle indagini; f) atti riguardanti l'identità delle fonti di informazione e la consistenza patrimoniale dei soggetti coinvolti; g) atti riguardanti istruttorie, pareri, istanze o denunce attinenti ad attività di polizia giudiziaria su cui la magistratura non si sia ancora pronunciata; h) dati ed informazioni concernenti gli archivi automatizzati del Corpo forestale dello Stato, la cui utilizzazione è consentita esclusivamente ad ufficiali di polizia giudiziaria dall'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e dall'articolo 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668; i) relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, ovvero inerenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione o repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazioni per le quali, per disposizione di legge o di regolamento, siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere unite a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità; l) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e alla attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che per disposizione di legge o di regolamento, siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere unite a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità; m) atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti confidenziali di privati, di organizzazioni di categorie o sindacati; n) atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilità del personale del Corpo forestale dello Stato, nonché i documenti sulla condotta dell'impiegato rilevanti ai fini dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica; o) documenti attinenti alla dislocazione sul territorio dei presidi degli uffici e delle strutture del Corpo forestale dello Stato; p) atti e documenti concernenti la sicurezza delle infrastrutture, la protezione e custodia delle armi, munizioni esplosivi e materiali classificati; q) atti e documenti in materia di ricerca, sviluppo, pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, delle armi, dei materiali e delle scorte; r) relazioni tecniche sulle prove d'impiego dei materiali di sperimentazione.
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urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1997-09-05;392#art-2

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