Art. 2
In vigore dal 29 gen 1998
1. L'art. 29 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232, è sostituito dal seguente:
"Art. 29 (Onorario integrativo). - 1. Ad integrazione dell'onorario liquidato a misura o a percentuale viene corrisposto un compenso a vacazione per le ore impiegate in trasferimenti, ricerche ed operazioni fuori sede in ragione di:
a) L. 55.000 per il professionista;
b) L. 25.500 per il collaboratore di concetto".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 settembre 1997
Il Ministro di grazia e giustizia
Flick
Il Ministro per le politiche agricole
Pinto
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1997
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 275
Storico versioni
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