Art. 2

In vigore dal 29 gen 1998
1. L'art. 29 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232, è sostituito dal seguente: "Art. 29 (Onorario integrativo). - 1. Ad integrazione dell'onorario liquidato a misura o a percentuale viene corrisposto un compenso a vacazione per le ore impiegate in trasferimenti, ricerche ed operazioni fuori sede in ragione di: a) L. 55.000 per il professionista; b) L. 25.500 per il collaboratore di concetto". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 settembre 1997 Il Ministro di grazia e giustizia Flick Il Ministro per le politiche agricole Pinto Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1997 Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 275
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