Art. 1

In vigore dal 29 gen 1998
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto l'articolo 59 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, che prevede l'approvazione del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, oggi Ministro per le politiche agricole, delle deliberazioni del Consiglio dell'ordine nazionale concernenti le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta l'opportunità di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali, approvata con decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232; Viste le proposte avanzate dal Consiglio nazionale dei dottori agronomi e foestali nelle sedute del 21 ottobre 1992 e dell'11 gennaio 1994; Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997; Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997; Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997); Adotta il seguente regolamento: . 1. L'articolo 27 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232, è sostituito dal seguente: "Art. 27 (Compenso per vacazione). - 1. Al professionista spetta un onorario di L. 110.000 per ogni vacazione di un'ora, con un massimo di otto vacazioni giornaliere per lavori in residenza e dieci vacazioni per lavori fuori sede. 2. Ai collaboratori di concetto spettano gli stessi onorari, ridotti del 50%. 3. Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo del 50%". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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