Art. 5
In vigore dal 16 ott 1997
1. Il personale cessato dal servizio nel periodo dal 30 settembre 1996 alla data di entrata in vigore del presente regolamento può usufruire delle presenti disposizioni purchè in possesso dei requisiti di cui all', comma 1, alla stessa data del 30 settembre. La richiesta di riammissione in servizio a tempo parziale può essere presentata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, ed è accolta in presenza delle condizioni previste dall', comma 1. Gli importi del trattamento di fine servizio eventualmente già liquidati restano acquisiti dall'interessato, e sono conteggiati all'atto della definitiva liquidazione del trattamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 luglio 1997
Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini
p. Il Ministro del tesoro Pennacchi
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 298
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.funzione.pubblica:decreto:1997-07-29;331#art-5