Art. 4

In vigore dal 16 ott 1997
1. Restano ferme le disposizioni che regolano il pensionamento di vecchiaia. 2. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro si procede alla rideterminazione del trattamento di pensione sulla base della complessiva anzianità maturata. 3. I trattamenti di fine rapporto comunque denominati sono liquidati esclusivamente alla data della cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo prestato a tempo parziale è valido ai fini della liquidazione del relativo trattamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministro.funzione.pubblica:decreto:1997-07-29;331#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo