Art. 5

Efficacia delle disposizioni e norme transitorie

In vigore dal 7 ago 1999
1. In sede di prima applicazione i decreti di cui all', comma 1, lettera a), sono emanati entro il 28 febbraio 2002. Il rapporto di cui all', comma 2, è redatto entro il 31 gennaio 2002. 2. In applicazione dell', comma 1, l'obbligo della preiscrizione opera dal 30 novembre 1998. Per gli anni accademici 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 le università accolgono domande di iscrizione anche non precedute dalla preiscrizione. Qualora alla datà di entrata in vigore del presente regolamento non risulti ancora insediato il Consiglio nazionale degli studenti universitari, si prescinde dal parere del Consiglio per la definizione dei criteri di cui all' , comma 1, nonché per le determinazioni del Ministro di cui all', comma 3. PERIODO SOPPRESSO DAL DECRETO 8 GIUGNO 1999, N. 235. 3. Le università, possono avviare dall'anno accademico 1997 - 1998 sperimentazioni concernenti l'attuazione di specifiche disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione al Dipartimento. 4. Per gli anni accademici 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 e 2000-2001 il Ministro determina, con propri decreti, le modalità di svolgimento delle prove di ammissione per le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso limitato di cui all', comma 2, lettere a), b) e c), nonché ai corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 luglio 1997 Il Ministro: Berlinguer Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1997 Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 148

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1997-07-21;245#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo