Art. 4

Corsi ad accesso limitato

In vigore dal 7 ago 2000
1. In attesa delle norme di attuazione dell'autonomia didattica degli atenei, di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 95, costituiscono criteri generali da valutarsi per le determinazioni di limitazione degli accessi all'istruzione universitaria: a) la sussistenza di requisiti qualitativi necessari per lo svolgimento dei corsi, connessi alla disponibilità di strutture, attrezzature e docenti, con particolare riferimento alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea in tema di standard formativi e di accesso alle professioni, nonché alla necessità di attività teorico - pratiche; b) il verificarsi di una documentata impossibilità di inizio o prosecuzione di corsi universitari a causa di eccezionali carenze di strutture, attrezzature e docenti; c) l'obbligo di tirocinio previsto da specifici ordinamenti didattici; d) il carattere specialistico e direttamente professionalizzante di determinati corsi; e) le esigenze connesse alla fase di avvio di nuovi corsi e alla sperimentazione di corsi a cattere innovativo, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa. 2. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, è limitato l'accesso ai seguenti corsi universitari: a) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di medicina e chirurgia e veterinaria...; b) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di architettura...; c) corsi di laurea di nuova istituzione, in analogia con quanto previsto dall'articolo 38 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e in conformità al presente regolamento, per i sei anni successivi all'attivazione, fino alla data di entrata in vigore di ulteriori disposizioni legislative in materia di accessi ai corsi universitari; d) corsi di diploma universitario il cui ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio; e) corsi di specializzazione. 3. COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 8 GIUGNO 1999, N. 235. 4. Per i corsi di cui al comma 2, lettere a) e b), per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, a numero programmato ai sensi del comma 2, lettera c), nonché per i corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all', comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il Ministro determina annualmente, con propri decreti, il numero dei posti a livello nazionale, nonché dispone la ripartizione dei posti tra le università. Il decreto riguardante i corsi di cui al comma 2, lettera a), è emanato sentito il Ministro della sanità; i decreti riguardanti il corso di laurea in scienze della formazione primaria e i corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al citato , comma 2, della legge n. 341 del 1990 sono emanati sentito il Ministro della pubblica istruzione. I decreti di cui al presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Per la programmazione dei posti relativi ai corsi di specializzazione in medicina e chirurgia restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, . I posti relativi ai corsi di cui al comma 2, lettere c) e d) e ai corsi di specializzazione, con esclusione di quelli in medicina e chirurgia e di quelli per il corso di laurea in scienze della formazione primaria e per le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, sono determinati dalle università; la predetta determinazione è effettuata a partire dall'anno accademico 1998-1999, sulla base delle procedure e dei parametri di cui all', comma 1, lettera b). Dalla data di emanazione del decreto di cui al predetto , comma 1, lettera b), sono abrogati i commi dal primo al quarto dell' del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. 5. COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 8 GIUGNO 1999, N. 235. 6. COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 8 GIUGNO 1999, N. 235. 7. Per l'ammissione ai corsi di diploma universitario ad accesso limitato le università definiscono e organizzano apposite prove selettive, garantendo condizioni di pubblicità e di trasparenza.

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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1997-07-21;245#art-4

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