Art. 2

Prescrizioni generali

In vigore dal 26 set 1997
1. Il dispositivo deve essere realizzato in maniera tale che presenti due superfici, una anteriore e una posteriore, sulle quali sia riprodotto su sfondo blu l'ideogramma riportato nell'allegato I. 2. Per assicurare la visibilità notturna al dispositivo esso deve essere illuminato dall'interno per trasparenza mediante l'impiego di una sorgente luminosa alimentata dalla batteria di bordo prelevando l'energia da una presa di corrente che può essere quella dell'accendisigari. 3. Il dispositivo deve essere munito di un supporto tale che ne consenta la apposizione sul tetto della vettura; il supporto, che può anche essere magnetico, deve essere tale da garantire la stabilità del dispositivo anche in presenza di un vento di velocità pari a 60 Km/h.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1997-07-18;295#art-2

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