Art. 1

Definizioni

In vigore dal 26 set 1997
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, ed in particolare l'articolo 72, comma 7, il quale prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi, ovvero al loro trasporto; Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 16 gennaio 1995, n. 94; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300 di ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo con protocollo, allegati e dichiarazioni, fatto ad Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996, ritenuto di non poter accogliere la proposta di rettifica del quarto comma dell', poiché si è preferito seguire la formulazione concordata con le competenti autorità comunitarie ed inserita in disposizioni normative similari; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. UL. 03693 del 23 luglio 1997); Adotta il seguente regolamento: . Definizioni 1. Per dispositivo per la segnalazione di emergenza per invalidi si intende un dispositivo destinato a segnalare a distanza che un veicolo condotto da invalidi si trova in una situazione di emergenza. 2. I dispositivi sopra definiti sono soggetti alla procedura di omologazione prevista dal decreto ministeriale 16 gennaio 1995. 3. La omologazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione a seguito di verifiche effettuate da uno dei "Centro prova autoveicoli - CPA" abilitati alla effettuazione di prove fotometriche. 4. In deroga alle prescrizioni stabilite al comma 2 ed al comma 3 del presente articolo, possono essere accettati dispositivi conformi alle prescrizioni in vigore negli Stati membri della Unione europea, nonché nei Paesi sottoscrittori dell'accordo sullo Spazio economico europeo, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300, purchè riconosciuti di equivalente efficacia pratica dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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