Art. 2

In vigore dal 7 ago 1997
1. Il fondo da ripartire tra i movimenti e i partiti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, è determinato in misura pari al 4 per mille della somma delle imposte nette dichiarate dai contribuenti che hanno operato le scelte. 2. Per gli esercizi finanziari per i quali non risulta possibile determinare l'entità del fondo con le modalità indicate nel comma 1, entro la data del 30 novembre prevista dall'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 2 del 1997, tale entità è determinata provvisoriamente, salvo conguaglio, moltiplicando il numero delle scelte operate per un importo pari al 4 per mille della quota media di imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalle più recenti statistiche generali pubblicate dal Ministero delle finanze, in attuazione dell'apposito programma elaborato nell'ambito del sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Il conguaglio si effettua mediante compensazione al momento della prima ripartizione successiva alla determinazione del fondo ai sensi del comma 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 luglio 1997 Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1997 Registro n. 2 Finanze, foglio n. 175
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