Art. 1

In vigore dal 7 ago 1997
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l', comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, che stabilisce che all'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione dei certificati modelli 101 e 102, ciascun contribuente può destinare una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici; Visto l', comma 2, della stessa legge n. 2 del 1997, che prevede che i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del predetto , comma 1, sono stabiliti con regolamento da emanare ai sensi e dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data in vigore della citata legge n. 2 del 1997, assicurando la tempestività ed economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti; Visto l'articolo 78, commi da 10 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto ministeriale e sottoscritta sotto la propria responsabilità; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'articolo 78, comma 18, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413; Visto l'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, che ha introdotto modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 78 della menzionata legge n. 413 del 1991 e al predetto regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992; Visto l', comma 4, lettera d), del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che prevede l'esonero dall'obbligo della presentazione della dichiarazione per i contribuenti che possiedono solo redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati dall'ultimo sostituto di imposta e redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze purchè di importo non superiore alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto l' del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che stabilisce il contenuto della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche; Visto l'articolo 7 -bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente i certificati dei sostituti di imposta; Visto l'articolo 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che prevede che i modelli di dichiarazione dei redditi devono essere approvati con decreto del Ministro delle finanze entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati e che i modelli di dichiarazione di cui all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono essere approvati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati; Visto l'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente le modalità di presentazione delle dichiarazioni; Considerato che occorre individuare modalità di effettuazione della scelta di destinare una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai movimenti e partiti politici tali da consentire una tempestiva acquisizione dei dati per rispettare il termine del 30 novembre previsto dall'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 2 del 1997, entro cui deve essere annualmente determinato l'ammontare del fondo da ripartire tra i detti movimenti e partiti politici; Considerato che occorre stabilire le modalità di determinazione del fondo da ripartire; Ritenuto che per errore materiale il riferimento contenuto nell' della citata legge n. 2 del 1997 al modello 102 deve intendersi riferito al modello 201, in quanto il modello 102 non è più approvato dall'amministrazione finanziaria; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997; Considerato che il Consiglio di Stato ha invitato l'amministrazione a rettificare formalmente l'errore materiale rilevato con riferimento all' della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto, invece, che l', comma 1, della predetta legge possa essere interpretato nel senso di attribuire rilevanza preminente ed assorbente all'espressione "dichiarazione annuale dei redditi" che è riferibile, dato il suo contenuto generico, a le modalità di dichiarazione dei redditi, con qualsivoglia modello presentate; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, nota n. 34654 del 17 giugno 1997; Adotta il seguente regolamento: . 1. La scelta di destinare il 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici si effettua mediante apposita dichiarazione sottoscritta dal contribuente e comunicata all'Amministrazione finanziaria all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi o delle dichiarazioni di cui all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, o dei certificati dei sostituti di imposta modelli 101 e 201. 2. La scelta può essere effettuata dai contribuenti persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi modello 740 e modello 730 e dai soggetti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione in possesso dei certificati modelli 101 e 201, semprechè dai detti modelli e certificati risulti dovuta una imposta netta. 3. Nei decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, compreso quello relativo alla dichiarazione prevista dall'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dei certificati dei sostituti di imposta sono definite le modalità di effettuazione della scelta. In relazione alle esigenze organizzative connesse ai procedimenti di trasmissione e di acquisizione dei dati di volta in volta adottati, sono individuate modalità di espressione della scelta idonee a semplificare gli obblighi dei contribuenti ed a consentire la più rapida ed economica acquisizione dei dati. A tal fine possono essere previste particolari modalità di individuazione delle buste contenenti le dichiarazioni nelle quali è stata effettuata la scelta di destinare il 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici. Nessun obbligo di comunicazione è previsto nei confronti dei contribuenti che non intendono destinare il previsto 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici.
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Art. 1 Regolamento recante norme per la determinazione delle modalita' per la scelta, da parte di ciascun contribuente, di destinare una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai movimenti e partiti politici. — Testo vigente | Portale Normativo