Art. 2
In vigore dal 2 ago 1997
1. Il servizio di contingentamento e di ripartizione del gasolio è svolto, per le rispettive province, dalle giunte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste e Udine, integrate rispettivamente, quella di Trieste: da tre rappresentanti della amministrazione provinciale, di cui uno della minoranza, da sei rappresentanti del comune di Trieste, di cui due della minoranza, da due rappresentanti del comune di Muggia, di cui uno della minoranza; quella di Udine: da tre rappresentanti della amministrazione provinciale, di cui uno della minoranza, da otto rappresentanti dei comuni indicati nel precedente , aventi il maggior numero di abitanti sulla base delle risultanze dell'ultimo censimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-04-23;252#art-2