Art. 3
In vigore dal 2 ago 1997
1. Per tutta la durata del beneficio è riconosciuta alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste e Udine la facoltà di riscuotere un diritto di prelievo.
2. La misura di tale diritto è determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sulle proposte, rispettivamente, delle giunte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste e Udine, integrate, ciascuna, a norma dell' e da un rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia.
3. Il diritto non può determinarsi in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare del tributo non applicato.
4. I proventi del diritto di prelievo affluiscono a due distinti fondi, uno per la provincia di Trieste ed uno per la provincia di Udine. Tali fondi sono destinati esclusivamente al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia e per la realizzazione di infrastrutture socioeconomiche delle due province.
5. Alla gestione dei fondi provvedono le giunte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, rispettivamente di Trieste e di Udine, integrate ai sensi del comma 2.
6. Le spese di amministrazione dei fondi sono rispettivamente, a carico delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste e di Udine, mentre le spese del servizio di introduzione, ripartizione e assegnazione del contingente gasolio gravano sui fondi medesimi, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito con legge 22 gennaio 1992, n. 17.
7. I bilanci dei fondi costituiscono allegato ai bilanci delle rispettive camere di commercio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-04-23;252#art-3