Art. 5

In vigore dal 29 giu 1997
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 marzo 1997 p. Il Ministro: Guerzoni Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1997 Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 61
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