Art. 1
In vigore dal 29 giu 1997
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 152 relativa a "modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale";
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378;
Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 15 giugno 1994;
Udito il parere del Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;
Udito il parere del Ministro della pubblica istruzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996;
Ritenuto di recepire le osservazioni del Consiglio di Stato, salvo per quanto concerne la rimozione della laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali, atteso che la legge 10 febbraio 1992, n. 152 prevede espressamente per tutti i laureati della facoltà di agraria la possibilità di accedere all'esame di Stato di dottore agronomo e dottore forestale;
Vista la nota n. 1.1.4/31890/4.23.15 - 16 del 23 ottobre 1996 con cui il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha preso atto del presente regolamento;
Adottail seguente regolamento:
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1. All'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale sono ammessi i laureati della facoltà di agraria in possesso delle lauree in scienze e tecnologie agrarie (già laurea in scienze agrarie), scienze e tecnologie della produzione animale (già laurea in scienze della produzione animale), scienze agrarie tropicali e subtropicali (già laurea in agricoltura tropicale e subtropicale), e scienze forestali ed ambientali (già laurea in scienze forestali).
2. In attesa della istituzione dell'albo dei tecnologi alimentari, di cui alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, i laureati in scienze e tecnologie alimentari (già scienze delle preparazioni alimentari) sono ammessi a partecipare agli esami per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali.
3. Le prove di esame sono differenziate a seconda della laurea posseduta prefigurando in tal modo l'accesso alle sezioni dell'albo professionale di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1992, n. 152. Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione fa specifica menzione della sezione dell'albo professionale a cui l'abilitato può iscriversi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1997-03-21;158#art-1