Art. 5

Etichettatura

In vigore dal 8 mag 1997
1. Ferme restando le disposizioni in materia di etichettatura, di presentazione e di pubblicità dei prodotti alimentari disciplinate dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sull'imballaggio o sulla etichetta appostavi del sale alimentare destinato al consumo diretto devono essere riportate le seguenti indicazioni: a) denominazione di vendita "sale" integrata dalla specificazione "alimentare" oppure "per uso alimentare" oppure "da cucina" oppure "da tavola"; b) il tipo di estrazione dal quale il sale proviene (acqua di mare, giacimenti sotterranei, salamoia naturale); c) la specificazione relativa alla forma di presentazione (fino, grosso) e all'eventuale processo di lavorazione.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1997-01-31;106#art-5

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