Art. 2

Definizione

In vigore dal 8 mag 1997
1. Il sale alimentare è il prodotto ottenuto dall'acqua di mare, dai giacimenti salini sotterranei oppure dalle salamoie naturali. 2. Il sale di altre origini, in particolare il sale ottenuto come sottoprodotto da procedimenti industriali, non può essere destinato alla alimentazione umana.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1997-01-31;106#art-2

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