Art. 2

Separatezza contabile

In vigore dal 19 gen 1997
1. Le società: a) predispongono per il fondo pensione una contabilità idonea ad evidenziare, in ogni momento, l'ammontare e la composizione degli investimenti del fondo, nonché gli impegni relativi alle negoziazioni stipulate e non ancora regolate; b) provvedono affinché la contabilità di ciascun fondo pensione sia distinta da quelle relative alla società, ad altri fondi pensione gestiti, nonché ad altri patrimoni gestiti a termini di legge; c) predispongono procedure organizzative idonee ad assicurare il controllo interno sull'attività svolta e adottano misure che garantiscono l'ordinata conservazione della documentazione riguardante le operazioni di gestione di pertinenza di ciascun fondo pensione.
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