Art. 3
Limiti operativi
In vigore dal 19 gen 1997
1. Le società non devono effettuare, in relazione all'interesse del fondo pensione, operazioni con frequenza non necessaria ovvero operazioni non adeguate per tipologia e oggetto.
2. Le società non possono contrarre obbligazioni per conto del fondo pensione per un ammontare che impegni il fondo pensione medesimo oltre il valore affidato in gestione.
3. Le società non possono affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto salvo che per gli atti per i quali la sostituzione è resa necessaria dalla natura dell'incarico e, in ogni caso, previa comunicazione al fondo pensione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 novembre 1996
Il Ministro: CIAMPI Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1996
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 252
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro:decreto:1996-11-21;673#art-3