Art. 1

In vigore dal 13 dic 1996
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il decreto 9 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 25 giugno 1983, recante norme igienico-sanitarie concernenti la produzione, il commercio e l'impiego delle proteine plasmatiche; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 7 e 22; Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, concernente attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE relative a problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, concernente attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne; Vista la richiesta dell'impresa Nestlè italiana S.p.a., tendente a rimuovere il divieto di congelare il plasma destinato alla produzione di prodotti alimentari; Considerato che non esistono motivi di ordine igienico-sanitario che ostino all'accoglimento di tale richiesta; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità espresso in data 13 settembre 1995; Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 25 luglio 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. L'ultimo comma dell'art. 5 del decreto 9 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 25 giugno 1983, è abrogato. 2. L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto 9 giugno 1983 è sostituito dal seguente: "Come legante nella preparazione di prodotti carnei, limitatamente agli insaccati cotti, alla dose massima del 2% riferito a sostanza secca del plasma". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 settembre 1996 Il Ministro: BINDI Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1996 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 339
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-09-12;605#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo