Art. 1

In vigore dal 15 set 1996
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, riguardante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto 30 agosto 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 1 ottobre 1973, con il quale è stato autorizzato il trattamento con radiazioni gamma di patate, cipolle ed agli; Ritenuta l'opportunità di disciplinare il trattamento con radiazioni ionizzanti di erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti a base di erbe aromatiche essiccate e di spezie; Sentito il Consiglio superiore di sanità; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995. Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 30 maggio 1996; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. È consentito il trattamento di erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti a base di erbe aromatiche essiccate e di spezie con radiazioni ionizzanti. 2. La dose complessiva, massima, di radiazioni ionizzanti assorbita dai prodotti di cui al comma 1 non deve superare 10 KGy. 3. La dose complessiva di cui al comma 2 può essere somministrata in più volte. Il trattamento di irradiazione esclude il ricorso combinato ad un trattamento chimico avente lo stesso scopo. 4. Il trattamento di irradiazione dei prodotti di cui al comma 1 non può essere effettuato una seconda volta.
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