Art. 3
In vigore dal 15 set 1996
1. Per quanto riguarda l'etichettatura si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
2. L'etichetta deve inoltre riportare la denominazione e l'ubicazione dell'impianto o dello stabilimento che ha effettuato il trattamento.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti disciplinati dal decreto 30 agosto 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 1 ottobre 1973.
4. Le cipolle, gli agli e le patate immesse sul mercato o etichettate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, conformi alle disposizioni preesistenti, possono essere commercializzate fino allo smaltimento delle scorte.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 luglio 1996
Il Ministro: BINDI Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 278
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-07-18;454#art-3