Art. 4

Benestare preventivo della Banca d'Italia

In vigore dal 28 ago 1996
1. Per le emissioni disposte sul mercato interno la delibera deve essere trasmessa alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 35, comma 9, della legge n. 724/1994, per il benestare preventivo all'emissione del prestito, qualora questo ecceda il limite fissato dall'art. 129 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 2. L'ente dovrà prendere atto con successiva delibera delle eventuali determinazioni della Banca d'Italia.
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