Art. 1
Contenuto della delibera di emissione
In vigore dal 28 ago 1996
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, concernente l'emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali, che in particolare al comma 10 ha disposto che con apposito regolamento il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresì i criteri di quotazione sul mercato secondario;
Visto l'art. 37 della citata legge concernente l'indebitamento degli enti locali dissestati;
Visto l' del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 287, in base al quale il suindicato art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si interpreta nel senso che agli enti locali ivi previsti è consentito emettere prestiti obbligazionari anche in valuta e sui mercati esteri;
Visto il regolamento del Ministro del tesoro 29 gennaio 1996, n. 152;
Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la "Monte Titoli S.p.a.";
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente l'ordinamento delle autonomie locali;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, riguardante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante il riordino della finanza degli enti territoriali;
Visto l'art. 18, e seguenti della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 149, concernente la disciplina delle offerte pubbliche di vendita;
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, testo unico in materia bancaria e creditizia;
Visto l'art. 104 della legge 3 novembre 1992, n. 454, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato sull'Unione europea stipulato a Maastricht il 7 febbraio 1992, in base al quale è vietato l'acquisto diretto presso gli enti locali di titoli di debito da parte della BCE e delle banche centrali nazionali;
Visto l'art. 14-bis della legge 12 luglio 1991, n. 202, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica;
Vista la legge 27 ottobre 1995, n. 437 che, in particolare, all', comma 9, stabilisce che "ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.";
Visto l', comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la modifica del regime della ritenuta alla fonte degli interessi sui titoli obbligazionari;
Visto l' del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l' della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che ai sensi del suindicato del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 287, occorre modificare le disposizioni contenute nel predetto regolamento in materia di emissioni di titoli obbligazionari da parte degli enti locali, adottato con decreto ministeriale 29 gennaio 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 giugno 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (nota n. 648031 del 2 luglio 1996);
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Contenuto della delibera di emissione
1. Gli enti locali di cui agli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari subordinatamente alla preventiva approvazione:
a) del piano economico-finanziario di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ove il prestito sia finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici a rilevanza imprenditoriale;
b) del progetto o del piano esecutivo dell'investimento previsto dall'art. 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
2. La delibera di emissione deve essere corredata del piano di ammortamento finanziario del prestito stesso; il rimborso avrà luogo mediante decurtazione delle quote nominali di capitale in concomitanza con il pagamento delle cedole. La delibera di emissione deve attestare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'emissione e, in particolare, di quelli previsti dal comma 1 del presente articolo, nonché di quelli previsti dall'art. 35, commi 2 e 3, della legge n. 724/1994 e, per i prestiti da emettere in valuta, anche di quelli previsti dall' del decreto-legge 5 maggio 1996, n. 287.
Qualora l'emissione del prestito sia deliberata da enti locali in situazioni di dissesto o in situazione strutturalmente deficitaria, la delibera deve espressamente indicare anche la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 37 della legge n. 724/1994. La rata di ammortamento del prestito deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi.
3. Nel caso di emissioni di prestiti convertibili o con warrant in azioni di società possedute dagli enti locali, nella delibera di emissione dovranno essere indicate le modalità di conversione e di esercizio del warrant. La conversione dei prestiti in azioni potrà essere esercitata dai portatori delle obbligazioni, secondo il rapporto di conversione e nel periodo stabiliti dall'ente emittente, per ogni quota di capitale divenuta rimborsabile. I warrant potranno circolare separatamente dai prestiti e potranno essere esercitati nei periodi indicati nella delibera di emissione.
4. Oltre a quanto espressamente previsto all'art. 35 della legge n. 724/1994 e dal successivo gli enti locali non possono emettere titoli obbligazionari con opzioni ed attivare strumenti derivati che modifichino la struttura dei titolo nel corso della sua vita.
5. Nella delibera di emissione devono inoltre essere indicati l'investimento da realizzare, l'ammontare nominale del prestito, il prezzo di emissione alla pari, la data entro cui l'ente intenda procedere all'emissione, la data di godimento, la durata, la data e le modalità di rimborso, le caratteristiche delle cedole e la natura del tasso, fisso o variabile, degli interessi da corrispondere ai sottoscrittori del prestito. Nel caso in cui il prestito sia emesso a tasso variabile sul mercato interno, le cedole successive alla prima saranno determinate utilizzando come parametro di riferimento il rendimento all'emissione dei BOT trimestrali, semestrali o annuali o, in alternativa, il "Rome Interbank Offered Rate" (RIBOR) a 3, 6 e 12 mesi, rispettivamente nel caso di periodicità trimestrale, semestrale o annuale delle cedole. Per i prestiti a tasso variabile emessi sul mercato estero e per quelli in valuta il parametro di riferimento per le cedole successive alla prima sarà il "London Interbank Offered Rate" (LIBOR) a 3, 6 e 12 mesi, rispettivamente nel caso di periodicità trimestrale, semestrale ed annuale delle cedole.
Le modalità di determinazione delle cedole indicizzate, ivi compresa l'eventuale applicazione della maggiorazione sui menzionati parametri, che non potrà risultare superiore ad un punto percentuale annuo, devono essere indicate nella delibera di emissione del prestito.
6. L'importo del prestito, al netto delle spese di collocamento e di tutti gli altri oneri connessi con l'emissione del prestito, ivi compresi quelli di cui al successivo , non può essere superiore all'ammontare della spesa risultante dal progetto esecutivo nel caso in cui il prestito sia finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche, ovvero al valore riconosciuto dall'ufficio tecnico dell'ente emittente per le altre tipologie di investimento. Nel caso in cui l'investimento sia finanziato anche con risorse diverse da quelle derivanti dal prestito, la delibera di emissione deve indicare dettagliatamente tali risorse.
7. La delibera di emissione deve altresì indicare l'ufficio incaricato delle operazioni di assegnazione, l'intermediario o gli intermediari incaricati del servizio di collocamento e del servizio finanziario del prestito, il termine entro il quale l'intermediario o gli intermediari devono presentare le richieste di assegnazione, l'ammontare della commissione di collocamento determinato entro il limite stabilito dal successivo .
8. Nell'ipotesi in cui gli enti emittenti siano unioni di comuni, comunità montane o consorzi tra enti locali, la delibera di emissione deve contenere altresì l'indicazione delle singole autorizzazioni all'emissione rilasciate dagli enti locali che ne fanno parte.
9. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere disposto solo nei limiti dei proventi effettivamente realizzati e rivenienti dall'alienazione dei cespiti patrimoniali disponibili.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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