Art. 3
In vigore dal 29 ago 1996
1. In sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente, se l'ammontare dell'incremento delle detrazioni di cui all' è superiore a quello dell'imposta netta, ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 maggio 1996
Il Ministro delle finanze
FANTOZZI
Il Ministro del tesoro
DINI
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
TREU
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1996
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 340
Storico versioni
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