Art. 2
In vigore dal 29 ago 1996
1. L'incremento è riconosciuto, a richiesta degli interessati, anche in sede di effettuazione delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data in cui ne è stata richiesta l'attribuzione. Nello stesso primo periodo di paga è riconosciuto anche l'incremento spettante per i periodi di paga precedenti.
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