Art. 3
In vigore dal 13 lug 1996
1. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal direttore generale della previdenza ed assistenza sociale.
2. Nell'ultima pagina del registro il direttore indica il numero dei fogli di cui è composto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 maggio 1996
Il Ministro: TREU Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1996
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 237
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1996-05-02;337#art-3