Art. 1
In vigore dal 13 lug 1996
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l', comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di attuazione della predetta delega, concernente trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza;
Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del predetto decreto concernente l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza e assistenza;
Ritenuto di dover provvedere alla istituzione dell'albo suindicato;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri avvenuta con nota del 6 maggio 1996, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito l'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza.
2. Nell'albo sono iscritte di diritto le associazioni e le fondazioni di cui all', comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Storico versioni
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