Art. 3
In vigore dal 14 lug 1996
1. Per partecipare agli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, gli aspiranti dovranno rivolgere alla commissione regionale, o alla commissione provinciale nella provincia di Trento e Bolzano, istituito ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, , comma 1, come modificato dall', comma 2, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, competente per territorio di residenza dell'interessato, domanda in bollo, con firma apposta in calce alla medesima ed autenticata secondo le vigenti disposizioni.
2. La domanda dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato 2 al presente regolamento di cui fa parte integrante, completando ogni sua voce, a seconda dei casi che ricorrono, e corredando la domanda stessa dei documenti indicati nel citato allegato 2.
3. Non si terrà conto delle domande che risultino incomplete, o che non siano sottoscritte, o la cui sottoscrizione non sia autenticata nelle forme di legge o che non siano corredate da tutti i documenti richiesti.
Storico versioni
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