Art. 2
In vigore dal 14 lug 1996
1. Sono ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all', comma 1, lettere a), b), c), d), e) e che abbiano altresì conseguito, alla data fissata per sostenere l'esame, un diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, in conformità al disposto dell', comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264.
2. I soggetti di cui all', commi 4 e 5 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, produrranno in sostituzione del diploma di istruzione superiore di secondo grado l'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come reiterato dal comma 1 del medesimo della legge 4 gennaio 1994, n. 11.
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