Art. 4

Omologazione del tipo di veicoli prodotti da industrie comunitarie

In vigore dal 6 lug 1996
Omologazione del tipo di veicoli prodotti da industrie comunitarie 1. In deroga alle prescrizioni stabilite all', in sede di omologazione del tipo di veicoli prodotti da industrie di altri Stati membri della CEE, possono essere accettati divisioni conformi alle prescrizioni in vigore nello Stato membro nel quale sono stati prodotti, purchè riconosciuti di equivalente efficacia a quelli prescritti nelle presenti norme dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
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