Art. 3

Prescrizioni applicabili all'approvazione in unico esemplare

In vigore dal 6 lug 1996
Prescrizioni applicabili all'approvazione in unico esemplare 1. FURGONI DERIVATI DA ALLESTIMENTO DI AUTOTELAI CABINATI O DIVERSI DA QUELLI INDICATI AL SUCCESSIVO COMMA 2: per tali veicoli si applicano le stesse disposizioni stabilite all', comma 1. 2. FURGONI REALIZZATI MEDIANTE TRASFORMAZIONE DI AUTOVETTURE: per tali veicoli, sede di visita e prova, deve essere accertata l'esistenza di un divisorio conforme a quello installato nel corrispondente veicolo di tipo omologato.
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urn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1996-03-25;326#art-3

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