Art. 3
Prescrizioni applicabili all'approvazione in unico esemplare
In vigore dal 6 lug 1996
Prescrizioni applicabili
all'approvazione in unico esemplare
1. FURGONI DERIVATI DA ALLESTIMENTO DI AUTOTELAI CABINATI O DIVERSI DA QUELLI INDICATI AL SUCCESSIVO COMMA 2: per tali veicoli si applicano le stesse disposizioni stabilite all', comma 1.
2. FURGONI REALIZZATI MEDIANTE TRASFORMAZIONE DI AUTOVETTURE: per tali veicoli, sede di visita e prova, deve essere accertata l'esistenza di un divisorio conforme a quello installato nel corrispondente veicolo di tipo omologato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1996-03-25;326#art-3