Art. 2
In vigore dal 16 mar 1996
1. Per gli oggetti e i generi, importati dal personale dei servizi di trasporto adibiti al traffico internazionale, è concessa la franchigia nei limiti di un valore di 20 unità di conto europee; per i generi soggetti a limitazione quantitativa i rispettivi limiti sono fissati come segue:
a) prodotti del tabacco:
sigarette 20 pezzi oppure
sigaretti (sigari di peso massimo di 3 gr per pezzo) 10 pezzi oppure
sigari 5 pezzi oppure
tabacco da fumo 25 gr
b) bevande alcoliche:
bevande distillate e bevande alcoliche,
aventi titolo alcolometrico superiore a
22% vol.; alcole etilico non denaturato
di 80% vol. o più 1/8 litro oppure,
bevande distillate e bevande alcoliche,
aperitivi a base di vino o di alcolometrico
pari o inferiore a 22% vol., vini spumanti,
vini liquorosi 1/4 litro e
vini tranquilli 1/4 litro c) profumi 1 cl
e
acqua di toilette 2,5 cl
d) caffè 15 gr
oppure
estratti o essenze di caffè 10 gr
e) tè 25 gr
oppure
estratti o essenze di tè 10 gr
2. Sono esclusi dalla franchigia i medesimi oggetti e prodotti importati nel traffico di frontiera.
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