Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 16 mar 1996
1. Per gli oggetti e i generi, importati dal personale dei servizi di trasporto adibiti al traffico internazionale, è concessa la franchigia nei limiti di un valore di 20 unità di conto europee; per i generi soggetti a limitazione quantitativa i rispettivi limiti sono fissati come segue: a) prodotti del tabacco: sigarette 20 pezzi oppure sigaretti (sigari di peso massimo di 3 gr per pezzo) 10 pezzi oppure sigari 5 pezzi oppure tabacco da fumo 25 gr b) bevande alcoliche: bevande distillate e bevande alcoliche, aventi titolo alcolometrico superiore a 22% vol.; alcole etilico non denaturato di 80% vol. o più 1/8 litro oppure, bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcolometrico pari o inferiore a 22% vol., vini spumanti, vini liquorosi 1/4 litro e vini tranquilli 1/4 litro c) profumi 1 cl e acqua di toilette 2,5 cl d) caffè 15 gr oppure estratti o essenze di caffè 10 gr e) tè 25 gr oppure estratti o essenze di tè 10 gr 2. Sono esclusi dalla franchigia i medesimi oggetti e prodotti importati nel traffico di frontiera.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1996-01-26;95#art-2