Art. 6

In vigore dal 14 mar 1996
1. Ai fini del versamento trimestrale sui relativi capitoli di entrata bilancio dello Stato previsto dall', comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, le direzioni regionali delle entrate - sezioni staccate, sulla base dei dati di cui all', comma 4, del presente decreto, comunicano, entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, e per conoscenza alla ragioneria provinciale, gli importi oggetto dei decreti di dilazione emessi e fatti valere nel trimestre, distintamente per capitolo ed articolo di bilancio e gli estremi dei decreti medesimi. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro la fine del secondo mese successivo al trimestre solare nel quale le agevolazioni sono state, in tutto o in parte, utilizzate, versa in nome e per conto di ciascun concessionario gli importi di cui al comma precedente, distintamente per capitolo ed articolo di bilancio, erario e regione, competenza e residui, riportando sulla distinta di versamento gli estremi dei decreti di dilazione di versamento a suo tempo concessi e il codice agente del concessionario. 3. Il versamento va effettuato, per le somme di spettanza erariale, alle sezioni di tesoreria competenti per territorio mediante emissione di ordinativi diretti commutabili in quietanza di entrata intestati ai singoli concessionari. Le somme spettanti alla regione Sicilia sono versate mediante ordinativi diretti ad essa intestati e quietanzati dal cassiere della regione medesima, il quale a sua volta ne rilascia quietanza per il concessionario della riscossione. 4. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ricevuti i versamenti da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ne rilasciano corrispondente quietanza a nome del concessionario operante sul territorio curandone la consegna. Entro cinque giorni dal ricevimento delle quietanze, il concessionario richiede alle competenti direzioni regionali delle entrate - sezioni staccate, la revoca del decreto di dilazione di versamento, su presentazione, in originale, della quietanza di versamento. Un esemplare del decreto di revoca viene trasmesso dalla competente direzione regionale delle entrate - sezione staccata alla ragioneria provinciale dello Stato e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica, su supporto cartaceo, gli importi globalmente versati per ciascun capitolo ed articolo di bilancio alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio.
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