Art. 1

In vigore dal 14 mar 1996
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e in particolare l', il quale, nel prevedere la possibilità di utilizzare incentivi industriali per il pagamento di imposte che affluiscono sul conto fiscale dispone, al comma 2, che con decreto del Ministro delle finanze siano approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione, presso i quali, ai sensi dell'art. 78, comma 29, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono tenuti i conti fiscali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 8 agosto 1995; Visti gli accordi intercorsi con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Sentito il parere della commissione consultiva, prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, espresso nell'adunanza del 27 ottobre 1995; Visto l'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, nota n. 27 del 9 gennaio 1996; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Sulla base di quanto disposto al punto 6 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica dell'8 agosto 1995 citata in premessa e secondo le modalità allo stesso punto indicate, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con cadenza settimanale, trasmette al Ministero delle finanze, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 1, l'elenco delle imprese le cui istanze, dirette ad ottenere le agevolazioni, risultano ammissibili, sulla base di quanto disposto ai punti 1, 2 e 3 della citata delibera indicandone gli estremi identificativi e gli importi spettanti. 2. Il Ministero delle finanze esegue con i dati in proprio possesso il controllo dell'elenco di cui al comma 1 ed entro dieci giorni comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, telematicamente o mediante supporti magnetici, secondo le specifiche di cui all'allegato 1, l'elenco delle imprese che non risultano intestatarie di conto fiscale. 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle comunicazioni trasmesse dal Ministero delle finanze ai sensi del comma 2, adotta i provvedimenti di liquidazione delle agevolazioni e, con le stesse modalità e secondo le medesime specifiche tecniche di cui al comma 1, trasmette al Ministero delle finanze l'elenco delle imprese per le quali è stata effettuata la liquidazione, specificando gli estremi dei provvedimenti e la data dell'avvenuta liquidazione. Detta trasmissione va effettuata entro il lunedì della settimana successiva al provvedimento di liquidazione, ovvero il primo giorno lavorativo successivo. 4. Nei dieci giorni successivi al ricevimento degli elenchi di cui al comma 3, il Ministero delle finanze effettua i controlli di rispondenza delle comunicazioni (di cui al comma 3 alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1, informa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato circa le comunicazioni non rispondenti alle specifiche stesse e trasmette ai concessionari i dati corretti, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato 2. 5. Il Ministero delle finanze trasmette gli stessi dati alle competenti direzioni generali delle entrate - sezioni staccate.
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