Art. 4
Pubblicazione aggiuntiva
In vigore dal 2 mar 1996
1. Il presente regolamento, oltre che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è pubblicato nel Bollettino ufficiale, parte I, del Ministero della pubblica istruzione. Le stesse modalità sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 gennaio 1996
Il Ministro: LOMBARDI Visto, il Guardasigilli: DINI
Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1996
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 49
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1996-01-10;60#art-4