Art. 3

Differimento

In vigore dal 2 mar 1996
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in caso di incarichi ispettivi nei confronti del personale dipendente, di istituzioni scolastiche o enti vigilati, l'accesso alla relazione finale e alla documentazione in essa richiamata è consentito, limitatamente alla parte riguardante il richiedente, dopo la conclusione dei procedimenti ispettivi. 2. Nei procedimenti concorsuali e di selezione in materia di personale, l'accesso agli elaborati ed alle schede di valutazione è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. Fino a quando il procedimento non sia concluso, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 3. Nei procedimenti di scelta del contraente per acquisto di beni, forniture e servizi, le offerte sono accessibili ai partecipanti, dopo la conclusione del procedimento, salvo brevetti e casi analoghi protetti.
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