Art. 2

In vigore dal 26 gen 1996
1. Alla direzione del servizio di cui all' è preposto un collegio, denominato collegio per il controllo interno, costituito da tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari; gli altri due scelti tra i dirigenti generali del Ministero. I componenti del cennato collegio sono assegnati in via esclusiva al servizio di cui all' del presente regolamento. 2. Al citato servizio, in sede di prima attuazione sono assegnati due dirigenti, con funzioni di consulenza, nonché un contingente di personale con compiti di segreteria così determinato: a) un funzionario amministrativo ed un funzionario tecnico, entrambi di ottava qualifica funzionale; b) due segretari contabili, di settima qualifica funzionale; c) due operatori amministrativi. 3. Il contingente così determinato è assegnato con decreto del Ministro, in via esclusiva al servizio di controllo, di cui all' del presente regolamento.
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