Art. 3

In vigore dal 26 gen 1996
1. Nell'esercizio delle funzioni di controllo che ineriscono a tutta l'attività amministrativa, tecnica e finanziaria, delle direzioni generali e dell'Ispettorato centrale repressione frodi - ad accezione della Direzione generale delle risorse forestali, montane ed idriche, per la quale vige l'esclusione prevista dal comma 8 dell'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 - il servizio deve procedere, previe valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti: a) all'accertamento della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive impartite dal Ministro nonché alla verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche della trasparenza, dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa; b) alla previsione, almeno annuale, su indicazione del Ministro, e sentiti i direttori generali e l'ispettore generale capo dell'Ispettorato centrale repressione frodi, dei parametri e degli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa; c) al controllo di gestione sull'attività amministrativa delle direzioni generali e dell'Ispettorato; alla rappresentazione delle cause del mancato raggiungimento dei risultati e alle conseguenti proposte per i possibili rimedi nonché alla segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate. 2. Nell'esercizio e per le finalità del controllo il servizio ha accesso a tutti i documenti amministrativi e può richiedere alle direzioni generali e all'Ispettorato, oralmente o per iscritto, qualsiasi notizia nonché effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. 3. Il collegio riferisce trimestralmente al Ministro sui risultati dell'attività del servizio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 novembre 1995 Il Ministro: LUCHETTI Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1995 Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 236
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